IVA

02 Aprile 2025

Regime transfrontaliero di franchigia Iva: approvato il modello

Nuovo adempimento per le piccole imprese che operano in ambito UE dal 2025.

Con il provvedimento 28.03.2025, n. 155649 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia di cui all’art. 70-unvicies D.P.R. 26.10.1972, n. 633, con le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il modello “deve essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’art. 70-octiesdecies, c. 1 D.P.R. 633/1972, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione Europea che hanno adottato tale regime, per comunicare con riferimento a ciascun trimestre civile dell’anno i dati individuati dall’art. 70-unvicies del medesimo decreto”.

La struttura del modello è composta dal frontespizio, contenente anche l’informativa sul trattamento dei dati personali, e dal quadro A, dove vanno indicate le operazioni effettuate nel trimestre civile sul territorio dello Stato e degli altri Stati membri Ue, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.

La Comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, esclusivamente in via telematica, direttamente dal soggetto passivo o tramite un intermediario di cui all’art. 3, cc. 2-bis e 3 D.P.R. 22.07.1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al provvedimento. È importante sottolineare che la Comunicazione deve essere presentata anche in “assenza di operazioni nel trimestre di riferimento”, come previsto dall’art. 70-unvicies del D.P.R. 633/1972.

In caso di superamento della soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione Europea, la Comunicazione deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data, come stabilito dall’art. 70-unvicies, c. 3 D.P.R. 633/1972.

Qualora il soggetto passivo rilevi errori od omissioni in una Comunicazione già trasmessa oppure vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un trimestre civile, è consentito ripresentare la Comunicazione originaria entro 3 anni dal termine ordinario. Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti. Non è consentito, invece, inviare una Comunicazione correttiva per modificare la Comunicazione finale presentata a seguito del superamento della soglia di 100.000 euro di volume d’affari.

Le istruzioni allegate al modello forniscono dettagli sulla compilazione del quadro A, in particolare per quanto riguarda le operazioni effettuate nel territorio dello Stato e negli altri Stati membri dell’UE. Nella colonna 2 del quadro A va indicato il valore delle cessioni e prestazioni al “netto dell’Iva” effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato o nello Stato membro indicato, che rilevano ai sensi dell’art. 70-terdecies, cc. 1 e 3. Qualora non siano state effettuate operazioni nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione, va barrata la casella di colonna 4.

Per gli Stati membri che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, devono essere compilati più righi per il medesimo Stato membro utilizzando moduli successivi al primo. In particolare, con riferimento alla soglia settoriale applicata nello Stato membro dal soggetto passivo, occorre indicare, nel primo modulo, nella colonna 2 il valore delle cessioni e prestazioni al “netto dell’Iva” effettuate o barrare la casella di colonna 4 se durante il trimestre civile “non sono state effettuate cessioni o prestazioni”. Nella colonna 5 deve essere indicato il codice dell’attività esercitata nell’ambito della predetta soglia desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO.

Nel caso di attribuzione del numero di identificazione “EX” nel trimestre successivo alla presentazione della comunicazione preventiva, il soggetto passivo deve presentare una Comunicazione relativa al primo trimestre indicando nella colonna 3 del quadro A solo le operazioni effettuate “tra la data di presentazione della comunicazione preventiva e la fine del trimestre”.

Ecco alcuni esempi pratici che possono aiutare a comprendere meglio l’applicazione del regime.

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