Altre imposte indirette e altri tributi

08 Marzo 2024

Reintroduzione dell’aliquota normale per la birra

Terminato il periodo di riduzione temporanea dell’accisa gravante sulla birra.

L’art. 15-bis D.L. 29.12.2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24.02.2023, n. 14, aveva esteso anche all’anno 2023 le misure introdotte (per il solo anno 2022), dall’art. 1, c. 985 L. 30.12.2021, n. 234.
Esse, per la precisione, erano:

  • l’incremento del beneficio per le fabbriche di birra di cui all’art. 35, c. 3-bis D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise);
  • le specifiche riduzioni di accisa per i birrifici previsti dall’art. 2, c. 4-bis L. 16.08.1962, n. 1354, aventi una produzione annua maggiore di 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri (art. 35, c. 3-quater del Testo Unico delle Accise);
  • fissazione dell’aliquota normale per la birra in 2,97 euro per ettolitro e per grado Plato.

Terminato il periodo di vigenza delle citate disposizioni, quindi, dal 1.01.2024, torna in applicazione il regime prima derogato. Per prima cosa, si applicherà l’aliquota normale di accisa sulla birra di cui all’Allegato I annesso al D.Lgs. 504/1995 (TUA), pari a 2,99 euro per ettolitro e per grado Plato, come espressamente statuito dall’art. 1, c. 986 L. 234/2021, modificato dal predetto art. 15-bis, c. 2 D.L. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2023.

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