Revisione e controllo
11 Settembre 2025
Il professionista, dopo aver ottenuto dalla parte interessata un’attestazione scritta sul fatto che essa abbia fornito tutte le informazioni di cui è a conoscenza, emette la propria relazione.
La relazione sulla rendicontazione di sostenibilità inizia con:
– i riferimenti normativi in base ai quali è stato conferito l’incarico al revisore della sostenibilità e in base ai quali è stata poi predisposta la rendicontazione;
– la denominazione dell’impresa;
– l’evidenza che la rendicontazione è stata oggetto di esame limitato;
– la data di riferimento.
Come per il bilancio d’esercizio, all’organo di controllo compete la responsabilità di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 125/2024.
L’incarico del revisore è caratterizzato dalle seguenti linee essenziali:
– il revisore ha il compito di acquisire un livello di sicurezza limitato e cioè che la rendicontazione non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali;
– gli errori, siano essi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali, sono considerati significativi qualora siano in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori;
– il rischio maggiore deriva dalle frodi, che possono implicare collusioni, falsificazioni e forzature del controllo interno;
– nella rendicontazione consolidata, la responsabilità finale per le conclusioni raggiunte, per la direzione e supervisione spetta al revisore.
Il revisore deve:
– esercitare giudizio professionale e scetticismo professionale per tutta la durata dell’incarico;
– identificare le aree di rischio e predisporre procedure di risposta.
La relazione di attestazione si conclude con una sezione chiamata “riepilogo del lavoro svolto”, che sintetizza le principali procedure seguite, inclusa la loro natura, tempistica ed estensione, per facilitare la comprensione del lavoro da parte dell’utilizzatore.
Le procedure si basano sul giudizio professionale del revisore e possono includere:
– colloqui con il personale dell’azienda;
– analisi di documenti;
– ricalcoli;
– acquisizione di evidenze.
Il revisore deve indicare nel dettaglio le procedure svolte, confermando anche di aver avuto scambi informativi con il revisore legale per quanto riguarda collegamenti o connettività tra informazioni. L’espressione delle conclusioni senza modifica sta ad indicare che, sulla base del lavoro svolto, il revisore non ritiene che:
– la rendicontazione di sostenibilità non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;
– le informazioni previste dal quadro normativo di riferimento per la tassonomia non siano state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità con il regolamento della tassonomia.