Finanza e banche

22 Maggio 2025

Requisiti di validità della cessione di crediti

Ai fini dell’opponibilità dell’atto di cessione in blocco al singolo debitore occorre che il relativo credito sia espressamente e chiaramente compreso nella cessione medesima.

Con una recente pronuncia il Tribunale di Vicenza (sent. 7.05.2025, n. 697) torna ad affrontare il tema della validità della cessione di crediti in blocco accogliendo l’opposizione presentata da un debitore.

In primo luogo, il Tribunale chiarisce che vanno distinte le questioni della prova dell’avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa, della prova della detta cessione riguardo alla posizione creditoria controversa, nonché, infine, dell’efficacia della cessione verso il debitore ceduto agli effetti di cui all’art. 1264 c.c.

In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, non può ritenersi idonea di per sé la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario, quantomeno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato un’espressa e specifica contestazione, trattandosi in sostanza di una mera dichiarazione della parte interessata, anche se la cessione sia avvenuta nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti in blocco autorizzati e la notizia di cessione sia stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del Tub.

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