Procedure concorsuali

19 Giugno 2025

Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, secondo le specifiche tecniche di cui al decreto del 30.12.2022, attraverso l’apposito portale accessibile dal sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

L’art. 358, c. 1 del Codice della crisi stabilisce che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei Consulenti del Lavoro;

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lett. a), e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Inoltre, l’art. 356, c. 3 del Codice della crisi prevede che per l’iscrizione all’elenco dei gestori della crisi è necessario il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs 6.09.2011, n. 159;

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