Imposte dirette
09 Aprile 2025
Nel caso che all’estinzione delle società dovessero sopravvenire dei residui attivi, manca al momento ogni indicazione legislativa che coordini la loro sorte sul piano fiscale.
Come noto, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina l’estinzione immediata della medesima, anche nel caso dovessero residuare dei rapporti pendenti. Le Sezioni Unite, con le sentenze nn. 4060/2013, 4061/2013 e 4062/2013, hanno stabilito che, per effetto della riforma societaria di cui al D.Lgs. 6/2003, la cancellazione dal Registro delle Imprese determina l’effetto estintivo non solo per le società di capitali, ai sensi del vigente art. 2495 c.c., ma anche per le società di persone.
Tale efficacia costitutiva della cancellazione si genera in capo alla società anche qualora non tutti i rapporti giuridici e patrimoniali siano stati definiti nel corso della liquidazione, per cui si pone il problema della sorte fiscale dei residui attivi sopraggiunti all’estinzione.
Alla luce delle note caratteristiche impositive si può ora ipotizzare la sopravvenienza di un residuo attivo di 100 dopo la cancellazione con efficacia estintiva di una società di capitali.