Diritto del lavoro e legislazione sociale
11 Novembre 2025
La Cassazione torna a delineare confini e responsabilità del responsabile dei lavori nei cantieri, chiarendo i presupposti per l’esonero del committente e il ruolo di vigilanza rispetto a coordinatori e imprese esecutrici.
Con la sentenza 1.09.2025 n. 30039, la IV Sezione Penale della Cassazione è tornata ad affrontare un tema centrale nella disciplina prevenzionistica dei cantieri temporanei o mobili: il rapporto tra il committente e il responsabile dei lavori, la natura dell’incarico conferito e i criteri per attribuire o escludere la responsabilità penale in caso di infortunio.
Secondo l’impostazione ormai consolidata della giurisprudenza, il committente, ovvero il soggetto per conto del quale l’opera è realizzata, è titolare ex lege di una posizione di garanzia, concorrente e coordinata con quelle degli altri soggetti del sistema di sicurezza (datore di lavoro, dirigenti, preposti). Tale posizione può essere trasferita, nei limiti e con i presupposti previsti dall’art. 93 D.Lgs. 81/2008, al responsabile dei lavori. Ma non basta una nomina formale: serve una delega effettiva, tracciabile e sostanziale, con specifica attribuzione di poteri decisionali, gestionali e di spesa. È quanto ribadito dalla Suprema Corte, che ha qualificato il responsabile dei lavori come una figura di “alter ego del committente”, non un semplice supporto tecnico. Egli assume una posizione di garanzia derivata, autonoma e concreta, che lo obbliga non solo nella fase di progettazione (ad es. verifica dei piani di sicurezza), ma anche durante l’esecuzione, attraverso attività di sorveglianza e controllo.
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