Accertamento, riscossione e contenzioso

05 Luglio 2025

Responsabilità del cessionario: limiti sindacabili davanti al giudice

Il cessionario d’azienda può impugnare la cartella per far valere, davanti al giudice tributario, il limite di responsabilità pari al valore dell’azienda ceduta, anche senza previo avviso di accertamento.

L’ordinanza della Corte di Cassazione 13.06.2025, n. 15860 ha riaffermato un principio ormai consolidato in tema di responsabilità solidale del cessionario d’azienda per debiti tributari del cedente, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 472/1997. In particolare, la Corte ha chiarito che, in caso di cessione d’azienda, il cessionario è pienamente legittimato a impugnare una cartella o un’intimazione di pagamento notificatagli in quanto coobbligato, al fine di far valere, direttamente davanti al giudice tributario, il limite quantitativo della responsabilità solidale, rappresentato dal valore dell’azienda (o ramo) oggetto di trasferimento. Questo limite, come noto, ha natura sostanziale e costituisce elemento strutturale della pretesa tributaria nei confronti del cessionario: da ciò discende che la sua valutazione è di esclusiva competenza del giudice tributario e non del giudice dell’esecuzione.

La Cassazione, accogliendo il terzo motivo di ricorso, ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice d’appello aveva erroneamente declinato la propria competenza sulla questione, rinviando la stessa alla fase esecutiva. 

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