Società e contratti
03 Settembre 2025
La responsabilità personale del liquidatore ex art. 36 D.P.R. 602/1973 richiede atto motivato con condotta e prove specifiche; ingiunzioni generiche sono annullabili per difetto di motivazione.
La responsabilità personale dei liquidatori deve essere accertata con un atto motivato notificato al soggetto, affinché possa esercitare il diritto di difesa. L’ingiunzione che si limiti a richiamare in modo indifferenziato norme tributarie senza esplicitare la condotta che integra la responsabilità e il quadro probatorio è annullabile per difetto di motivazione. Sono questi i principi espressi dalla V Sezione della Corte di Cassazione, nell’ordinanza 23.04.2025, n. 10734.
Iter processuale – L’ente comunale notificava a una società in stato di scioglimento distinti avvisi di accertamento contestando il mancato pagamento dell’Imu.
Dopo qualche mese, il liquidatore presentava il bilancio finale di liquidazione approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci e richiedeva la cancellazione dal Registro delle Imprese; ciò determinava l’estinzione giuridica dell’ente.
Oltre un anno dopo la cancellazione, il Comune emetteva, ai sensi degli artt. 2495 c.c. e 36 D.P.R. 29.09.1973, n. 602, ingiunzione di pagamento per 193.354,84 euro nei confronti del liquidatore, dell’ex amministratore e dei soci, in qualità di coobbligati.
I destinatari degli atti impositivi proponevano ricorso innanzi i Giudici tributari di primo grado eccependo, oltre all’omessa motivazione sulla sussistenza dei presupposti di responsabilità, anche l’inapplicabilità dell’art. 36 D.P.R. 602/1973, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014, alle imposte patrimoniali locali (Ici e Imu), la nullità della notifica di un autonomo atto di accertamento nei loro confronti.
La C.T.P. rigettava il ricorso ritenendo, tra l’altro, “automatico” il passaggio di responsabilità dal soggetto estinto agli organi societari.
I ricorrenti impugnavano la pronuncia innanzi la Corte di merito regionale che accoglieva le doglianze dell’ex amministratore e dei soci escludendo la loro responsabilità e rigettava l’appello dell’ex liquidatore perché ritenuto direttamente responsabile per le imposte non versate non avendo offerto, in atti, elementi probatori idonei a provare la propria estraneità all’inadempimento.
Il liquidatore (unitamente ai due soci) proponeva(no) ricorso per Cassazione denunciando violazione di legge per:
– assenza di atto motivato ex art. 36 D.P.R. 602/1973;
– erroneo onere probatorio posto a suo carico;
– inapplicabilità retroattiva della novella di cui al D.Lgs. 175/2014.
Soluzione della Corte di Cassazione – La Sezione V della Corte di Cassazione, con ordinanza 23.04.2025, n. 10734, ha accolto il ricorso principale del liquidatore, dichiarato inammissibile quello dei soci (per carenza di interesse, avendo già vinto in appello) e rigettato integralmente il ricorso incidentale dell’ente locale.
Il Supremo Collegio ha ripercorso gli orientamenti costanti in giurisprudenza, in materia di responsabilità del liquidatore (per il mancato soddisfacimento dei creditori sociali al momento della liquidazione e in esito all’estinzione della società), fondata sulla colpa, che deve ricondursi a ipotesi di responsabilità aquiliana (ex art. 2043 c.c.; cfr., in termini, Cass. 10.11.2006, n. 24039, Cass. 6.07.1977, n. 2972, Cass., SS.UU., 22.02.2010, nn. 4060, 4061 e 4062, Cass. 3.04.2003, n. 5113); laddove un’identità di titolo può, diversamente, prospettarsi nel rapporto (di natura successoria) tra la responsabilità debitoria della società estinta e (fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione) quella dei soci.
Nell’interpretazione dei Giudici del Supremo Collegio in difetto della prova contraria, da parte dell’ente impositore, che individui ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 602/1973 la condotta che integra la responsabilità (es. mancato rispetto della par condicio creditorum, ovvero dismissione di beni a valori non congrui, ecc.) e il quadro probatorio (es. esistenza di attivo sufficiente a soddisfare i crediti erariali o comunali), l’ingiunzione di pagamento è da ritenersi inesistente o annullabile per difetto di motivazione inidoneo a fondare un’autonoma pretesa nei confronti dei soggetti intimati.