ETS ed Enti non commerciali
03 Aprile 2025
La carica di amministratore o componente del consiglio direttivo di un ente del Terzo settore, sia esso fondazione, associazione o altro ente, deve essere ponderata con la massima cura. Il regime di responsabilità è infatti piuttosto articolato.
Nel contesto della riforma del Terzo settore, è specificamente delineato un regime di responsabilità per gli amministratori degli enti del Terzo settore, nonché per i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Volendoci focalizzare sul regime di responsabilità degli amministratori, va innanzitutto esaminato l’art. 28 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Gli amministratori rispondono infatti nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c.
Si tratta, in sostanza, del regime applicabile alle società di cui al libro V del Codice Civile, che, per quanto riguarda gli amministratori, prevede la responsabilità solidale degli stessi nei confronti dell’ETS per mancato adempimento dei doveri a essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, e nei confronti dei creditori per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio.