IVA
11 Novembre 2025
L’Agenzia delle Entrate conferma che il finanziamento “Resto al Sud” non integra il requisito soggettivo dell’art. 10, n. 20 D.P.R. 633/1972: serve un riconoscimento sulla specifica attività o un atto concludente legato a un progetto didattico approvato e finanziato con controllo pubblico.
Con la risposta all’interpello 6.11.2025, n. 287 l’Agenzia delle Entrate ha escluso che l’agevolazione “Resto al Sud” valga, di per sé, quale titolo per l’esenzione Iva dei corsi di lingua ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 20 D.P.R. 633/1972. La disciplina interna subordina il beneficio alla compresenza del requisito oggettivo (natura educativa/didattica) e del requisito soggettivo (prestazioni rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, ovvero riconoscimento per atto concludente su progetti approvati e finanziati).
La prassi precisa che il riconoscimento può risultare da atti formali o da “atto concludente” quando un ente pubblico approva e finanzia la specifica attività formativa, esercitando controllo e vigilanza sugli obiettivi educativi di interesse generale; l’esenzione rimane confinata alle sole prestazioni specificamente approvate/finanziate e non si estende alla complessiva attività del prestatore (circ. Ag. Entrate 18.03.2008, n. 22/E).
Quanto al secondo requisito, l’indirizzo di prassi afferma che l’esenzione spetta non a chiunque svolga attività didattiche, ma soltanto ai soggetti che l’ordinamento pubblico qualifica come idonei, in ragione di requisiti quali la professionalità del corpo docente e l’adeguatezza di strutture e materiali, così da garantire prestazioni con finalità comparabili a quelle rese dagli “organismi di diritto pubblico” (ris. Ag. Entrate n. 134/E/2005).
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