Accertamento, riscossione e contenzioso

17 Marzo 2025

Restyling per il concordato preventivo biennale 2025-2026

Dal 2025 stop per i forfetari, aliquote più alte oltre 85.000 euro e nuovi termini di adesione.

Importanti novità caratterizzeranno il concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026. Con l’approvazione preliminare del decreto correttivo avvenuta in Consiglio dei ministri il 13.03.2025, vengono introdotte ulteriori importanti modifiche allo strumento fiscale che ha caratterizzato la trascorsa stagione dichiarativa.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’esclusione definitiva dei contribuenti aderenti al regime forfetario (di cui alla L. 190/2014) dal patto con l’Agenzia delle Entrate. Questi soggetti, dopo aver beneficiato sperimentalmente del regime nel 2024, non potranno più aderire a partire dal periodo d’imposta 2025.

Un’altra importante novità introdotta riguarda la scadenza del termine di adesione al concordato preventivo biennale, originariamente fissato al 31.07. Già a partire dalla prossima campagna fiscale 2025, il termine viene stato spostato al 30.09 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Nel caso invece di periodi non coincidenti con l’anno solare, il termine di adesione sarà l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura dell’esercizio. Tale modifica recepisce le richieste avanzate da più parti per distribuire meglio nel tempo le incombenze amministrative dei contribuenti.

Sotto il profilo delle aliquote fiscali, si evidenzia che l’imposta sostitutiva sui redditi incrementali prevista dall’art. 20-bis D.Lgs. 13/2024 subirà un aumento rilevante. Per i contribuenti soggetti a Irpef, fino a 85.000 euro di reddito incrementale si continueranno ad applicare aliquote differenziate in funzione dei risultati degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, ovvero il 10% per i punteggi più alti (8-10), il 12% per i punteggi intermedi (6-7) e il 15% per quelli più bassi (da 5 in giù). Tuttavia, il reddito eccedente tale soglia verrà tassato con l’aliquota ordinaria più elevata stabilita nella misura del 43%. Per i soggetti Ires, invece, sull’eccedenza oltre gli 85.000 euro si applicherà l’aliquota ordinaria del 24%.

In parallelo, il decreto correttivo ha introdotto significative restrizioni alla partecipazione al CPB. Come anticipato, è esclusa, a partire dal 1.01.2025, la possibilità di adesione per i contribuenti in regime forfetario, a causa della bassa adesione riscontrata durante il periodo sperimentale e della specificità del regime contabile applicato. Inoltre, per contrastare possibili elusioni, sono esclusi dal CPB i professionisti individuali che contemporaneamente partecipano a società tra professionisti o ad associazioni professionali. Questa misura, peraltro, vale anche in senso opposto: le società tra professionisti e le associazioni potranno accedere al concordato solo se tutti i loro membri che dichiarano individualmente redditi da arti e professioni aderiscono contemporaneamente.

Un ulteriore chiarimento fornito dal decreto riguarda le cause di esclusione in merito ai versamenti effettuati dai soci. Viene chiarito, infatti, che le cause di esclusione si applicano esclusivamente in caso di conferimenti d’azienda e non per mere operazioni finanziarie effettuate dai soci stessi, superando così la posizione discutibile sostenuta dall’amministrazione in precedenza.

Un aspetto di particolare rilevanza è la mancata riproposizione del ravvedimento speciale, istituto che consentiva ai contribuenti aderenti al concordato preventivo biennale di regolarizzare le proprie posizioni fiscali pregresse a condizioni molto vantaggiose.

Questo nuovo schema normativo, ora in attesa del parere delle Commissioni parlamentari e di altri organismi consultivi, si inserisce in un quadro più ampio di interventi sul sistema fiscale italiano che comprende anche la preparazione di un Testo Unico della Giustizia Tributaria (previsto per il 1.01.2026) e la revisione del sistema sanzionatorio tributario.

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