Amministrazione e bilancio
31 Ottobre 2025
Decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui le ferie annuali retribuite devono essere valorizzate attraverso la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria.
 
				 
							La retribuzione durante le ferie va economicamente misurata in modo globale, includendo tutti gli elementi retributivi correlati allo status personale e professionale del lavoratore. È questo, in sintesi, il concetto espresso dalla Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con l’ordinanza 12.10.2025, n. 27250.
Nel caso trattato, una dipendente di un’azienda con qualifica di train manager (capo treno) adiva il Tribunale di Milano per ottenere la condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo da gennaio 2013 a dicembre 2021 derivanti dalla mancata inclusione, nella base di computo della retribuzione per ferie, delle indennità di permanenza a bordo, di riserva, di servizio al di fuori del distretto, di efficientamento e delle provvigioni.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale dichiarava nullo, e pertanto inammissibile, il ricorso per la mancata individuazione dell’oggetto della domanda e dell’indicazione dei fatti posti a suo fondamento.
Successivamente, la Corte d’Appello accoglieva il gravame incidentale interposto dal lavoratore, condividendo integralmente la pretesa del lavoratore. La Corte territoriale affermava che “le indennità che il lavoratore pretende siano incluse nella base di computo della retribuzione per ferie rientrano fra gli elementi ulteriori della retribuzione indicati al punto 1.2 dell’art. 21 del contratto collettivo aziendale”.
La Corte evidenzia come nel caso in esame il lavoratore lamentasse la mancata inclusione di determinate voci retributive nella base di calcolo della retribuzione per ferie, in violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
La pretesa del lavoratore viene ritenuta fondata, essendo sufficiente richiamare precedenti pronunce (le sentenze della Cassazione nn. 22401/2020 e 20216/2022 e la sentenza della Corte di Giustizia UE del 13.01.2022).
Nello specifico, nel caso in esame le indennità di permanenza a bordo treno e di riserva sono intrinsecamente collegate alla prestazione lavorativa del capo treno; lo stesso vale per l’indennità di efficienza, valutabile come elemento retributivo correlato allo status personale e professionale del lavoratore, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione; lo stesso vale per le altre indennità, legate alle mansioni di capo treno.
La Cassazione ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha precisato come l’espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88/CE faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria.
La ratio di tale indirizzo giurisprudenziale si rifà al senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione. In questo senso, qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza.
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Atteso che, per giurisprudenza consolidata della Cassazione, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall’interpretazione data dalla Corte Europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell’Unione Europea, nel senso indicativo del significato e dei limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione.
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