Paghe e contributi

17 Ottobre 2025

Retribuzione delle ferie: rafforzata l’effettività del diritto

La Suprema Corte conferma che la retribuzione delle ferie deve includere ogni elemento fisso e ricorrente della paga. Una riduzione economica, anche minima, costituisce disincentivo all’esercizio del diritto e viola il principio europeo di effettività.

Con l’ordinanza n. 20262/2025, la Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine: la retribuzione durante le ferie deve corrispondere al trattamento economico ordinario, comprensivo di tutte le componenti stabili e continuative legate alla prestazione. Il diritto alle ferie, presidio di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, non può tradursi in una penalizzazione economica.

La vicenda riguardava la mancata inclusione, nel computo della retribuzione feriale, di indennità di presenza, reperibilità e disagio, erogate in modo costante al personale mobile. La Corte, richiamando la Direttiva 2003/88/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenze Williams, Hein, King), ha riaffermato che qualsiasi riduzione del compenso nel periodo di ferie rappresenta una dissuasione incompatibile con il diritto europeo.

Secondo i giudici di legittimità, il datore di lavoro deve assicurare una retribuzione normale, cioè quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse effettivamente prestato attività. Ne deriva che la paga feriale deve includere ogni elemento economico connesso in modo strutturale alle modalità di svolgimento della prestazione, anche se non previsto come fisso in senso contrattuale. Restano escluse soltanto le voci meramente occasionali o straordinarie, prive di carattere di stabilità.

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