Paghe e contributi
27 Ottobre 2025
Non tutte le retribuzioni spettanti ai lavoratori sono utili per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto. Normativa di legge e normativa contrattuale ci indicano come effettuare il calcolo corretto.
L’art. 2120 c.c. disciplina il Trattamento di Fine Rapporto (TFR); in argomento retribuzione utile al calcolo prevede per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5, quota proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni e rimanda ai contenuti previsti nel Ccnl. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione dei rimborsi spese.
Prosegue specificando che in caso di sospensione della prestazione di lavoro per una delle cause di cui all’art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio) oltre che in caso di sospensione con integrazione salariale, la retribuzione utile è la retribuzione normale che il lavoratore avrebbe ricevuto se avesse lavorato normalmente. Il TFR è sempre dovuto, indipendentemente dalle cause di cessazione del rapporto, e anche durante il periodo di prova.
Operativamente di seguito le situazioni per le quali controllare ogni cedolino di paga mensile e il corretto calcolo mensile dell’importo TFR, consigliando comunque il controllo anche in occasione di fine anno, quindi del calcolo del TFR per l’anno concluso, importo che sarà poi rivalutato con l’indice annuale ed inserito in contabilità quale costo da accantonare in Bilancio, e poi corrisposto al lavoratore alla cessazione del rapporto o nel caso di anticipo o acconto, quindi ancora attenzione anche al fine di evitare future contestazioni di errato calcolo.
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