Imposte dirette
04 Ottobre 2025
Le rettifiche e integrazioni al modello 730/2025, il cui termine di presentazione è scaduto il 30.09.2025, passano a seconda delle differenti situazioni dal 730 rettificativo, 730 integrativo o da Redditi PF.
Entro il 15.10.2025 è ancora possibile annullare il mod. Redditi PF 2025 già inviato, con stato della ricevuta dell’invio elaborato, se non è stato predisposto un mod. F24. Occorre poi procedere ad un nuovo invio del mod. Redditi entro il 31.10.2025.
Per modificare invece il mod. 7302025, il cui termine ordinario di invio è scaduto il 30.09.2025, c’è tempo fino al 25.10.2025 presentando un mod. 730 rettificativo.
Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole. Occorre distinguere tra integrazione della dichiarazione:
1. che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata;
2. in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta;
3. in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata;
4. che comporta un minor credito o un maggior debito.
Nel 1° caso, ad esempio reperimento documentazione relativa ad oneri non indicati precedentemente, il contribuente può scegliere tra presentare entro il:
– 25.10.2025 un nuovo mod. 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio;
– 31.10.2025 (correttiva nei termini) un mod. Redditi PF 2025, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso;
– 31.10.2026, termine previsto per la presentazione del mod. Redditi PF 2025 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
– 31.12.2030, ossia 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, un mod. Redditi PF 2025 (dichiarazione integrativa art. 2, c. 8 D.P.R. 322/1998). In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
Nel 2° caso è possibile presentare entro il 25.10.2025 un nuovo mod. 730 integrativo, codice 2, contenente le stesse informazioni del 730 originario, tranne quelle nuove indicate nel riquadro del sostituto d’imposta.
Il 3° caso è una combinazione dei primi 2 e occorre compilare entro il 25.10.2025 un mod. 730 integrativo con codice 3.
Nell’ultimo caso, occorre presentare un mod. Redditi PF entro il 31.10.2025 (correttiva nei termini) effettuando il ravvedimento operoso dell’importo a debito che emerge. In alternativa c’è tempo fino al 31.12.2030 ossia 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per presentarne una integrativa. Il contribuente dovrà pagare l’importo a debito emergente con interessi e sanzioni.
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del sostituto di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al mod. 730.
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