IVA

06 Maggio 2025

Reverse charge, obbligo per servizi immobiliari con committenti esteri

Anche i soggetti solo identificati in Italia devono applicare l'inversione contabile per le prestazioni edilizie specifiche.

Il meccanismo del reverse charge trova applicazione obbligatoria nelle prestazioni di servizi relative a beni immobili anche quando il committente è un soggetto non residente ma semplicemente identificato ai fini Iva in Italia. Questo principio, che deriva dall’interpretazione sistematica della normativa Iva, ha importanti implicazioni pratiche per gli operatori del settore.

La questione ruota attorno alla distinzione fondamentale tra soggetti “stabiliti” e meramente “identificati” ai fini Iva in Italia. Secondo l’art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia effettuate da soggetti non stabiliti, il debitore dell’imposta è il committente solo se quest’ultimo è un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. Seguendo questa regola generale, se il committente è solo identificato ai fini Iva in Italia, il debitore dell’imposta dovrebbe essere il prestatore.

Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in diverse occasioni (si veda la risoluzione n. 28/E/2012, richiamata dalla circolare n. 21/E/2016 e dalla risposta n. 643/2021), il reverse charge risulta obbligatorio tutte le volte in cui, in forza di disposizioni speciali, il debitore d’imposta è espressamente individuato nel cessionario o committente.

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits