IVA

23 Giugno 2025

Reverse charge trasporti: estensione stabile e misure antifrode

Il D.L. 84/2025 estende in modo strutturale il reverse charge agli appalti nel trasporto merci, eliminando i vincoli oggettivi previsti dalla L. 207/2024. L’intervento rafforza la lotta alle frodi Iva e chiarisce opzioni e responsabilità lungo la filiera.

Con l’art. 9 D.L. 17.06.2025, n. 84 il legislatore è intervenuto in maniera significativa sulla disciplina Iva applicabile agli appalti e subappalti nel settore del trasporto e della logistica, ampliando il perimetro oggettivo e soggettivo di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. L’intervento rappresenta una razionalizzazione delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e si colloca nell’ambito delle misure strutturali di contrasto all’evasione Iva, in particolare alle frodi carosello che hanno caratterizzato per anni il settore della logistica integrata e dell’intermediazione manodopera.

La modifica più rilevante consiste nell’eliminazione, ex art. 9, c. 1 D.L. 84/2025, dei vincoli contrattuali oggettivi (prevalente impiego di manodopera presso le sedi del committente e utilizzo di beni strumentali del committente o a esso riconducibili) che condizionavano l’applicazione del reverse charge a un sottoinsieme molto ristretto di operazioni. Queste condizioni, di difficile riscontro nei normali contratti di trasporto merci, avevano di fatto escluso gran parte del comparto dall’ambito della misura.

Con la riscrittura della lettera a-quinquies) dell’art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972, viene quindi stabilito che il reverse charge è applicabile a tutte le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese di trasporto merci e logistica, senza ulteriori condizioni. La misura, per essere efficace, richiede ancora il rilascio di una deroga autorizzativa da parte del Consiglio UE, ai sensi dell’art. 395 della Direttiva Iva 2006/112/CE, e sarà pienamente operativa soltanto a seguito dell’apposita decisione.

In attesa di questa autorizzazione, permane la disciplina transitoria già delineata dalla L. 207/2024, secondo cui il prestatore e il committente possono optare, con modalità bilaterale, affinché il pagamento dell’Iva venga effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore. Anche su questo aspetto, il D.L. 84/2025 (art. 9, c. 2) è intervenuto in modo rilevante, riconoscendo la possibilità di esercitare l’opzione anche in via autonoma da parte di ciascun subappaltatore lungo la catena contrattuale, senza che ciò sia subordinato alla scelta del committente o del primo appaltatore.

Questa previsione conferisce piena autonomia fiscale a ogni rapporto contrattuale lungo la filiera, attribuendo certezza e flessibilità a un comparto tradizionalmente esposto a disallineamenti interpretativi. Va, inoltre, segnalato che la Relazione illustrativa al decreto richiama esplicitamente la finalità antifrode di tali interventi, precisando che la rimozione dei precedenti vincoli risponde alla necessità di estendere il meccanismo anche agli appalti di trasporto merci per conto terzi, dove le caratteristiche oggettive escluse erano raramente presenti. L’intervento è quindi coerente con la giurisprudenza e con gli orientamenti delle autorità fiscali europee, che tendono a privilegiare criteri funzionali e non meramente formali nella delimitazione dell’ambito oggettivo del reverse charge.

Ulteriore elemento di razionalizzazione è rappresentato dal chiarimento sulla responsabilità solidale, che permane in capo al prestatore anche nel regime transitorio, e sull’obbligo di versamento diretto, senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese successivo alla fattura. In caso di Iva non dovuta, il diritto al rimborso spetterà comunque al committente, a condizione che sia dimostrato l’effettivo versamento. Questa previsione rafforza l’affidabilità del sistema e garantisce una maggiore tracciabilità dei flussi fiscali.

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