Revisione e controllo
16 Settembre 2025
La limited assurance del revisore nell’attestazione sul rendiconto di sostenibilità.
Da tempo si parla di ESG (Environmental, Social, and Governance), di rendicontazione di sostenibilità e di quanto questo debba interessare il management delle aziende. Parliamo, per queste ultime, della necessità di misurare, valutare e comunicare, attraverso la rendicontazione di sostenibilità, il vero impatto sociale e ambientale, fornendo una visione cristallina dei risultati ottenuti e degli obiettivi futuri che si intendono perseguire. Pertanto, il compito del revisore tenuto all’attestazione è quello di effettuare una limited assurance che ha caratteristiche precise e differenti dalla reasonable assurance.
Innanzitutto, occorre precisare che la rendicontazione di sostenibilità deve essere collocata all’interno della relazione sulla gestione secondo le disposizioni della direttiva comunitaria CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) entrata in vigore dal 5.01.2023 applicando i principi ESRS (European Sustainability Reporting Standards) definiti dall’autorità EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). Pertanto, il revisore è tenuto a una preparazione professionale specifica di nicchia che abbia come framework le conoscenze di cui sopra.
Inoltre, ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 125/2024 “Disposizioni transitorie”, sono introdotti crediti formativi specifici per gli iscritti al registro entro il 1.01.2026, in quanto per presentare l’istanza per l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, il revisore deve aver maturato, all’atto della presentazione della domanda, almeno 5 crediti formativi in materia di sostenibilità.
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