Revisione e controllo
22 Maggio 2025
Il professionista che certifica le spese di ricerca e sviluppo non può essere soggetto a concorso nel reato di compensazioni di crediti inesistenti se la sua attività è successiva all’invio del modello F24.
La disciplina relativa all’agevolazione delle spese di ricerca e sviluppo (art. 1, c. 35 L. 190/2014) si applica con modalità sostanzialmente automatiche. I controlli possono però riservare sorprese spiacevoli non solo per i contribuenti, ma anche per i loro consulenti.
Tali spese generano, infatti, crediti d’imposta compensabili in F24 a partire dall’anno successivo alla spesa e poi da rendicontare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento della spesa.
Inoltre, per le imprese non soggette all’obbligo di certificazione del bilancio, era prevista la predisposizione di un’attestazione relativa al sostenimento delle spese da parte di un professionista qualificato (revisore legale) da conservare insieme al bilancio. Ne deriva che l’agevolazione può essere utilizzata prima di ottenere la certificazione. Quest’ultima, e l’indicazione in dichiarazione dei redditi, serve a “conservare” l’agevolazione.