Diritto privato, commerciale e amministrativo
03 Novembre 2025
Un atto compiuto all’estero è revocabile nell’ambito di una procedura di insolvenza aperta in Italia secondo la legge italiana o segue la disciplina dello Stato contraente in cui il medesimo si è realizzato?
L’art. 4 Reg. CE 1346/2000, in materia di procedure di insolvenza, stabilisce che: “salvo disposizione contraria, si applica alle procedure di insolvenza e ai suoi effetti, la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (Stato di apertura). La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza”.
Fra le norme applicabili, in base alla lex fori, la lett. m), del paragrafo 2, dell’articolo citato prevede espressamente quelle che riguardano le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento e all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori. Le norme disciplinanti l’azione revocatoria sono pertanto disciplinate, secondo la regola generale sopra richiamata, dalla normativa prevista dalla legge italiana, qualora la procedura di insolvenza venga aperta in Italia.
Tale disciplina trova però un’eccezione, prevista dall’art. 13 Reg. CE 1346/2000, nel caso in cui chi abbia beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, provi che tale atto non possa essere impugnato con alcun mezzo secondo la legge dello Stato contraente (diverso dallo Stato di apertura) in cui è stato compiuto.
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