Diritto del lavoro e legislazione sociale
08 Maggio 2025
Il regime fiscale delle auto aziendali riassegnate nel 2025 resta incerto: il rischio è l'applicazione del valore normale, come nel 2020. Mancano chiarimenti sull'uso del criterio forfettario per veicoli immatricolati prima del 1.01.2025.
Nonostante i numerosi interventi legislativi e interpretativi degli ultimi anni, il tema delle riassegnazioni di autoveicoli aziendali continua a generare perplessità e incertezze, specialmente in merito alla corretta determinazione del valore imponibile del fringe benefit in caso di riutilizzo di veicoli già immatricolati. Un interrogativo che si rinnova nel 2025, con riferimento alle auto immatricolate entro il 31.12.2024 ma oggetto di riassegnazione a decorrere dal nuovo anno, spesso in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del precedente assegnatario.
Il caso odierno trova un chiaro precedente nel 2020, quando l’entrata in vigore, dal 1.07.2020, del nuovo regime di determinazione del valore del benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo aveva già sollevato dubbi analoghi. La questione verteva allora sull’inquadramento fiscale dei veicoli immatricolati fino al 30.06.2020 ma riassegnati successivamente, per i quali non risultava pacifico se applicare il regime forfettario previsto dall’art. 51, c. 4, lett. a) del Tuir nella sua versione antecedente o successiva alla riforma.