Società e contratti
31 Ottobre 2025
Confermato dalla Cassazione il regime di responsabilità solidale e illimitata delle società beneficiarie per i debiti fiscali anteriori alla scissione, sancendo la prevalenza della tutela erariale rispetto ai limiti civilistici di responsabilità.
La Cassazione, con la sentenza 6.10.2025, n. 26784, ha ribadito l’ormai consolidata versione interpretativa dell’art. 173, c. 13 del Tuir a mente del quale gli obblighi erariali, relativi ai debiti fiscali dei periodi d’imposta anteriori a un’operazione di scissione parziale, vanno attribuiti alla scissa e alla designata, e per essi rispondono non solo solidalmente, ma altresì illimitatamente tutte le società partecipanti all’operazione, salvo il diritto di esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati, come confermato dall’art. 15, c. 2 D.Lgs. 472/1997 che, con riguardo alle somme che devono essere pagate in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, contrariamente alla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale gli artt. 2506-bis, c. 2 e 2506-quater, c. 3 c.c. prevedono limiti precisi, dispone la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie.
In merito si deve sottolineare come da una parte della dottrina il suo fondamento non sia del tutto condiviso, dal momento che la divergenza di espansione del regime di responsabilità, da limitata sul piano civilistico (art. 2506-bis c.c.) a illimitata sul piano fiscale, fatta fondare sulla diversità tra le obbligazioni civili e le obbligazioni tributarie e raccordata essenzialmente all’art. 173, c. 13 del Tuir, non appare coerente con una visione di sistema ampliata all’art. 173, c. 4 del Tuir, a mente del quale: “Dalla data in cui ha effetto la scissione … le posizioni soggettive della scissa, ivi compresa quella dell’art. 86, c. 4 e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e in caso di scissione parziale alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste”.
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