Paghe e contributi

28 Dicembre 2022

Ricalcolo contributivo Cassa Ragionieri: criticità

Ricalcolo integrale dell’assegno pensionistico CNPR con sistema contributivo: quando è applicato, ipotesi di cumulo e totalizzazione con altre casse previdenziali.

L’assegno pensionistico calcolato con sistema integralmente contributivo può risultare pari alla metà rispetto all’importo del trattamento pensionistico calcolato con sistema retributivo-reddituale: questa constatazione, non sempre valida presso i fondi amministrati dall’Inps (in queste gestioni previdenziali, in rari casi, il ricalcolo contributivo può rivelarsi persino più vantaggioso), è invece veritiera nella maggior parte delle ipotesi presso alcune casse professionali, come CNPR, Cassa Ragionieri.

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali è un ente di previdenza obbligatoria, privatizzato nel 1995. Sono obbligatoriamente iscritti (art. 5, c. 1 dello Statuto CNPR), se esercitanti la professione, i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli Esperti contabili iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il calcolo delle prestazioni pensionistiche a carico della Cassa Ragionieri, normalmente effettuato con il sistema misto (retributivo reddituale sino al 31.12.2003, contributivo dal 1.01.2004) per gli iscritti anteriormente all’anno 2004, per specifici trattamenti può essere invece integralmente contributivo, in base alle disposizioni del Regolamento della Previdenza, unitamente alla circolare CNPR del 12.01.2018.

Pensione anticipata CNPR

In particolare, per gli iscritti CNPR alla data del 31.12.2003 che richiedano la pensione anticipata della Cassa (art. 20 Regolamento della Previdenza), il calcolo della pensione è integralmente contributivo, anche per la quota anteriore al 2004.

Il calcolo è integralmente contributivo anche laddove si richieda la pensione anticipata in regime di cumulo (art. 1, c. 239 e seguenti L. 228/2012, così come modificato dalla L. 232/2016).

Pensione in regime di totalizzazione

Nel caso sia richiesta la pensione in regime di totalizzazione (D.Lgs. 42/2006), si applica il ricalcolo integralmente contributivo laddove non sia raggiunto un minimo di 39 anni di contributi, tutti accreditati presso CNPR. Il D.Lgs. 42/2006, che disciplina le pensioni in regime di totalizzazione, dispone invece l’applicazione del ricalcolo integralmente contributivo laddove non sia raggiunto l’autonomo requisito di contribuzione per la pensione di vecchiaia, considerando i soli versamenti alla Cassa professionale.

Ricordiamo che la pensione di vecchiaia CNPR si consegue al raggiungimento del 68° anno di età e con 40 anni di iscrizione e di contribuzione. In via transitoria, per i nati entro il 31.12.1962, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento di requisiti di età e di iscrizione e di contribuzione che vanno da un minimo di 65 anni di età e 30 anni di contributi per i nati fino al 31.12.1947, sino a un massimo di 68 anni di età e 39 anni di contributi per i nati dal 1.07.1961 al 31.12.1962.

Calcolo retributivo reddituale CNPR

La quota di pensione reddituale CNPR è determinata, secondo l’art. 50 del Regolamento di esecuzione CNPR approvato con decreto interministeriale del 22.04.2004, sulla base degli ultimi 24 redditi, ma non può essere inferiore all’80% della media dei 15 redditi professionali più elevati negli ultimi 20 anni.

Nel dettaglio, la misura annua della quota retributiva è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2% della media degli ultimi 24 redditi professionali annuali dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef.

La percentuale del 2% è ridotta:

  • all’1,30% per lo scaglione di reddito superiore al primo tetto pensionabile ma inferiore al secondo tetto;
  • allo 0,65% per lo scaglione di reddito superiore al secondo tetto pensionabile.

Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo soggettivo minimo, il reddito professionale da considerare ai fini della menzionata media è pari a 16 volte il contributo soggettivo minimo pagato nell’anno successivo.

Per coloro che alla data del 1.01.2004 risultano già iscritti, ma con anzianità inferiore a 24 anni, il calcolo della quota retributiva della pensione viene effettuato sulla base della media dei redditi professionali relativi all’effettiva anzianità di iscrizione e contribuzione. Solo ai fini della misura, le iscrizioni decorrenti in corso d’anno sono ragguagliate al 1.01 dell’anno stesso.

Calcolo contributivo CNPR

Il calcolo contributivo della pensione CNPR è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi (dal quale sono esclusi, secondo quanto previsto dall’art. 41 del Regolamento di Previdenza 2021, i contributi integrativi, di solidarietà, soggettivi supplementari e di maternità) per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto alla decorrenza della pensione.

Qualora si applichi il calcolo integralmente contributivo, il calcolo comprende tutti i contributi utili accreditati nella posizione previdenziale dell’iscritto: non soltanto i contributi dal 2004 in poi, in quanto non si applica il calcolo reddituale per le annualità sino al 2003 compreso.

Confronto calcolo reddituale-calcolo retributivo

Dal confronto dell’importo di pensione ottenuto con calcolo misto e con il calcolo integralmente contributivo, si osserva che il metodo reddituale determina una quota di pensione molto più elevata di quella che spetterebbe sulla base dei contributi versati e rivalutati. Il calcolo contributivo garantisce invece una quota di pensione corrispondente ai contributi versati. Per riequilibrare in parte questa differenza, storicamente propria di tutti i sistemi pensionistici e che si traduce in un’ingiustizia a danno dei giovani iscritti, alla quota di pensione reddituale viene applicata una “riduzione di equilibrio”.

La riduzione di equilibrio consiste in un “taglio” pari a 1/4 della differenza tra la pensione reddituale e la corrispondente pensione contributiva; l’importo della riduzione non può eccedere il 20% dell’ammontare annuo della quota di pensione reddituale.

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