Finanza e banche

07 Aprile 2025

Richiesta di documentazione bancaria tramite decreto ingiuntivo

È possibile chiedere la consegna della documentazione bancaria relativa alle operazioni dell’ultimo decennio, ai sensi dell’art. 119 del TUB, a mezzo di procedimento per decreto ingiuntivo e la banca non può subordinare la consegna al previo versamento degli oneri di riproduzione delle copie.

Sussiste contrasto in giurisprudenza circa la possibilità di acquisire la documentazione bancaria relativa alle operazioni dell’ultimo decennio, ai sensi dell’art. 119 del TUB, tramite decreto ingiuntivo. L’orientamento contrario ritiene che non sia ammissibile l’uso del procedimento monitorio in quanto la documentazione deve essere preventivamente formata e non sarebbe ammissibile la consegna di una cosa ancora non esistente; inoltre, la prestazione non sarebbe esigibile in quanto la formazione della documentazione sarebbe subordinata al pagamento delle spese necessarie per l’estrazione delle copie richieste.

La Suprema Corte, con ordinanza 28.03.2025, n. 8173, ha ritenuto invece esperibile il procedimento monitorio volto a ottenere la consegna della documentazione richiesta alla banca, in quanto il diritto del cliente si configura come vero e proprio diritto sostanziale, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ed essendo gli obblighi integrativi strumentali legati al principio di buona fede imposto dagli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. In quanto autonomo diritto sostanziale, in caso di inottemperanza dall’istituto di credito, lo stesso ben può trovare autonoma tutela in sede giurisdizionale, anche tramite procedimento per decreto ingiuntivo in presenza dei presupposti stabiliti dal codice di rito.

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