Diritto del lavoro e legislazione sociale

20 Agosto 2025

Riders, l’Inail chiarisce le tutele e i profili assicurativi

La Circolare Inail n. 40/2025 ha definito il regime assicurativo per i lavoratori delle piattaforme digitali, identificando le diverse modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e gli obblighi a carico delle aziende.

La crescente diffusione del lavoro tramite piattaforme digitali ha portato l’Inail a emanare la circolare n. 40 del 4.07.2025, che chiarisce i profili assicurativi dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali, meglio noti come riders. Il documento, richiamando la precedente circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 18.04.2025, delinea tre distinte modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, ciascuna con specifiche implicazioni assicurative.

Il lavoro dei riders può configurarsi come autonomo in presenza di una “genuina autonomia”, caratterizzata dall’assenza di poteri di controllo (nessuna imposizione di tempi di consegna rigidi o geolocalizzazione per finalità estranee all’organizzazione delle consegne), di poteri di direzione (assenza di obblighi di presenza in determinate aree per accedere all’app o di seguire percorsi predeterminati) e di poteri sanzionatori (nessun sistema di ranking reputazionale con conseguenze dirette sulla retribuzione o sulla disponibilità di lavoro). In tal caso, si applica l’art. 47-septies del D.Lgs. 81/2015, che garantisce tutele minime quali compenso minimo orario parametrato ai contratti collettivi, indennità integrativa per lavoro notturno e festivo, e copertura assicurativa obbligatoria.

Quando invece sussistono gli elementi di dipendenza e direzione previsti dall’art. 2094 c.c. si configura un rapporto di lavoro subordinato.

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