Estero

15 Settembre 2025

Riduzione o esonero della garanzia per i diritti doganali

In presenza di specifici requisiti, è prevista la riduzione o l’esonero totale della garanzia sui diritti doganali. Prosegue la semplificazione amministrativa del sistema doganale italiano.

Il D.Lgs. 26.09.2024, n. 141 ha introdotto disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione (DNC), avviando una significativa revisione del sistema delle garanzie doganali previsto in precedenza dall’art. 90 del TULD. Con la Determinazione 1.09.2025, n. 562593/RU le Dogane hanno delineato il quadro operativo per l’applicazione concreta delle nuove modalità di riduzione o esonero della garanzia per i diritti doganali.

In base all’art. 51 dell’allegato 1 al D.Lgs. 141/2024 l’Agenzia può autorizzare, su richiesta dell’operatore economico, la riduzione dell’importo della garanzia o l’esonero totale, purché siano soddisfatti determinati criteri e requisiti.

L’istanza per ottenere la riduzione (o esonero) della garanzia deve essere presentata tramite il sistema elettronico Customs Decisions System (CDS), al medesimo ufficio competente che gestisce l’autorizzazione alla garanzia globale (CGU) valida in Italia. L’istanza deve includere l’allegato II, finalizzato alla raccolta delle informazioni necessarie e il termine per il rilascio del provvedimento coincide con i 120 giorni previsti per l’autorizzazione CGU.

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