Accertamento, riscossione e contenzioso

28 Luglio 2025

Riemerge la motivazione alla stregua di una provocatio ad opponendum

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12.07.2025, n. 19143, riesuma la natura di provocatio ad opponendum della motivazione degli atti impositivi.

Il caso trattato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 19143/2025 ha riguardato l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, a esito del controllo effettuato ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 recante un recupero a tassazione delle detrazioni operate per le spese per interventi di risparmio energetico. Il contribuente, a sostegno del ricorso, deduceva che, nel corso dell’anno 2010, in qualità di comodatario di parte dell’immobile a uso abitativo, aveva eseguito, unitamente agli altri detentori o possessori dell’immobile, opere di ristrutturazione e di risanamento dell’immobile stesso portando in detrazione dall’imposta la quota del 55% degli importi dallo stesso pagati per opere di risparmio energetico, così come previsto dall’art. 1, cc. 344-347 L. 296/1996, eccependo inoltre la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.

In ordine al sollevato difetto di motivazione, la Corte ha ritenuto pacifico che, in tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento o nella specie la comunicazione ex art. 36-ter, qualora esso costituisca il primo atto impositivo notificato al contribuente, ha carattere di “provocatio ad opponendum”, per cui l’obbligo della motivazione è soddisfatto ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l’an e il quantum debeatur.

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