Imposte dirette
31 Marzo 2025
È in vigore dal 31.12.2024 il decreto di riforma che attua i principi della legge delega di riforma fiscale, anche se larga parte delle misure entreranno in vigore dal periodo d’imposta 2025.
Il decreto legislativo 13.12.2024, n. 192, recante diposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi, attua alcuni principi di cui all’art. 5 della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), con specifico riferimento al reddito agrario, al reddito da lavoro dipendente e al reddito da lavoro autonomo, nonché ai redditi diversi.
Alcune disposizioni attuano, altresì, l’art. 6 in materia di Ires, con particolare riguardo alla razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tale fine, comprese quelle di cambiamento dell’assetto contabile. Si mira, inoltre, a limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti.
Rivisto anche il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale; si interviene, altresì, sulla sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei vigenti princìpi di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento. Il decreto, in attuazione di alcuni principi di delega contenuti nell’art. 9 L. 111/2023, semplifica e razionalizza i criteri di determinazione del reddito d’impresa, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, fermi restando i princìpi di inerenza, neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, mediante la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico.
Si segnalano, ancora, l’introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale ex art. 2506 del Codice civile, nonché la semplificazione e razionalizzazione della disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o di cinque esercizi, di determinare il reddito d’impresa relativo ai periodi compresi tra l’inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell’imposta. Modificata, in senso migliorativo, anche la normativa relativa alle cd. “società di comodo” o “non operative”: l’intervento riguarda i coefficienti da applicare ai fini della determinazione dei maggiori ricavi e del maggior reddito presunto.