Diritto del lavoro e legislazione sociale
14 Aprile 2025
Rispondiamo, analizzando le FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad alcune delle domande più frequenti: quando lo straniero può lavorare se non è in possesso di un permesso di soggiorno?
In base alle previsioni dell’art. 5, c. 9 D.Lgs. 286/1998 (TU Immigrazione), il permesso di soggiorno va rilasciato, rinnovato o convertito entro 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, salvo condizioni ostative. Tale termine, tuttavia, non assume carattere perentorio; pertanto, i tempi di rilascio del documento di soggiorno possono subire ritardi, anche considerevoli. A fronte di questa indicazione, ci si chiede spesso se sia possibile svolgere attività lavorativa nell’attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno.
La risposta è affermativa, come previsto dall’art. 5, c. 9-bis del TU Immigrazione, concedendo la possibilità allo straniero di svolgere temporaneamente attività lavorativa in attesa dell’emissione del documento richiesto; tale disposizione, inizialmente prevista per i permessi caratterizzati da motivi di lavoro, è stata poi estesa anche ai permessi per motivi familiari (che abilitano comunque al lavoro), come indicato nella nota congiunta del 7.05.2018 del Ministero del Lavoro e dell’INL.