Accertamento, riscossione e contenzioso
13 Ottobre 2025
Rimanenze di magazzino decisive per i ricavi ISA nel settore edile. La regola speciale, prevista dalle istruzioni, può determinare l'esclusione dagli indicatori e la cessazione dal concordato preventivo biennale (CPB).
La corretta determinazione dell’ammontare dei ricavi è un parametro essenziale per definire l’ambito di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). La regola generale per la definizione dei ricavi rilevanti, riportata nelle istruzioni ministeriali, fa riferimento a uno specifico aggregato, limitato ad alcune voci di cui all’art. 85, c. 1 del Tuir. In particolare, si considerano i corrispettivi derivanti dalla cessione di beni e dalle prestazioni di servizi che costituiscono l’attività propria dell’impresa (lett. a e b), le indennità risarcitorie (lett. f) e i contributi in base a contratto o a norma di legge (lett. g e h). Vengono invece esplicitamente escluse dal computo le componenti di natura prettamente finanziaria, come i corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni o di altri titoli (lett. c, d, e). Tuttavia, per un rilevante gruppo di attività legate al settore delle costruzioni e immobiliare, le stesse istruzioni ISA introducono una deroga di fondamentale importanza, che può modificare significativamente il calcolo finale. Si tratta di un aspetto solo apparentemente tecnico, che assume una valenza ancora maggiore alla luce del concordato preventivo biennale (CPB), la cui applicabilità è anch’essa direttamente collegata al rispetto di specifiche soglie di ricavi, calcolate con le medesime regole previste per gli ISA.
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