Diritto del lavoro e legislazione sociale
21 Luglio 2025
La Cassazione riconosce la totale deducibilità dei rimborsi chilometrici da parte dello studio professionale nei confronti dei propri associati a fronte dell’utilizzo dell’autovettura personale per le trasferte inerenti all’attività professionale.
L’utilizzo sempre più diffuso dei rimborsi chilometrici da parte di società e associazioni professionali nei confronti degli amministratori o dei propri associati, a fronte dell’utilizzo per ragioni di servizio della propria autovettura, sta alimentando contenziosi con l’Agenzia delle Entrate che non hanno ragione di essere sulla base delle attuali norme del Tuir. Stanno infatti aumentando gli atti impositivi emessi dall’Amministrazione Finanziaria che, a fronte della deduzione integrale di tali rimborsi per trasferte inerenti all’attività professionale, riconosce soltanto la deduzione limitata ai sensi dell’art. 164 del Tuir nella misura del 20% (elevata all’80% per gli agenti di commercio). Tali contestazioni sono completamente fuori luogo.
La fattispecie in esame si riferisce al caso dell’amministratore o dell’associato dello studio professionale (spesso privo di partita Iva) che addebita al committente (società o studio associato), sulla base delle tariffe ACI, le spese di utilizzo della propria autovettura in conseguenza dei viaggi (documentati o documentabili) effettuati nello svolgimento dell’attività professionale e che sono integralmente dedotti dalla società (o dallo studio), senza che costituiscano reddito per il percipiente.