Imposte dirette
27 Ottobre 2025
Con l’interpello n. 270/2025 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i rimborsi chilometrici parametrati ai chilometri percorsi non sono analitici: concorrono al reddito di lavoro autonomo e sono soggetti a ritenuta d’acconto, salvo prova documentale delle spese.
La risposta all’interpello 23.10.2025, n. 270 chiarisce il regime fiscale dei rimborsi chilometrici addebitati al committente ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. Il quesito riguarda un professionista che nel 2025 ha fatturato compensi e un “rimborso spese chilometriche” calcolato come chilometri percorsi moltiplicati per tariffa concordata, con indicazione separata in fattura e prospetti interni dei tragitti; l’istante chiede se tale rimborso possa essere “escluso dalla ritenuta d’acconto” e dal reddito in quanto ritenuto analitico, pur senza giustificativi fiscali di terzi (scontrini carburante, pedaggi nominativi), sostenendo la sufficienza di chilometri e parametri oggettivi (art. 5 D.Lgs. 13.12.2024, n. 192).
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che il criterio “km × tariffa” non integra l’analiticità richiesta, perché non prova il costo effettivamente sostenuto e riferibile all’incarico; pertanto, il rimborso concorre al reddito professionale e resta soggetto a ritenuta, mentre l’esclusione dal reddito opera solo per rimborsi documentati con idonei giustificativi e separatamente addebitati, nel quadro della riforma che ha introdotto l’onnicomprensività e, a regime, l’irrilevanza dei rimborsi analitici (art. 54, c. 2, lett. b) del Tuir) con indeducibilità speculare (art. 54-ter del Tuir).
Il D.Lgs. 192/2024, infatti, introduce il principio di onnicomprensività dei compensi per i professionisti, escludendo dall’ammontare del compenso tipologie specifiche come le spese analiticamente addebitate al cliente, con la conseguente “indeducibilità delle stesse per il prestatore”.
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