IVA
01 Aprile 2025
L'Agenzia delle Entrate (interpello n. 83/2025) ha chiarito che, una volta erogato un rimborso Iva, non è più possibile modificare la forma di garanzia scelta. In caso di estinzione del garante originario, la società beneficiaria deve sostituire le garanzie con altre forme previste dalla normativa.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 28.03.2025, n. 83, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 38-bis D.P.R. 633/1972, che disciplina i rimborsi Iva e le relative garanzie. Il caso esaminato riguarda una società che, avendo ottenuto rimborsi Iva garantiti dalla propria controllante, si trova nella necessità di sostituire tali garanzie a seguito dell’incorporazione della società garante.
La normativa prevede che i rimborsi Iva superiori a 30.000 euro possano essere erogati senza garanzia per i contribuenti “virtuosi”, purché la dichiarazione rechi il visto di conformità ai sensi dell’art. 10, c. 7 D.L. 1.07.2009, n. 78, e sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa a norma dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva. In assenza di tali requisiti, è necessario prestare garanzia secondo le modalità previste dall’art. 38-bis, c. 5.