Imposte dirette

13 Maggio 2025

Rimborsi spese dei professionisti

I rimborsi delle spese sostenute dai professionisti per l’esecuzione di un incarico sono indicati in fattura. A decorrere dal 1.01.2025 le somme rimborsate analiticamente formano sempre base imponibile per il calcolo dell’Iva, ma non sono assoggettate a ritenuta d’acconto (poiché non imponibili) e non sono deducibili in capo al professionista. Tali importi sono comunque assoggettati al contributo integrativo della Cassa professionale o della gestione separata.

Somme rimborsate analiticamente dal committente

  • Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.
  • Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
  • Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
    • contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
    • rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
    • riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.
  • Le spese di cui alle lettere b) e c) non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto per i committenti assoggetti a procedure previste dal Codice della crisi o nel caso di mancato pagamento entro un anno, se di importo comprensivo del compenso non superiore a € 2.500.
  • Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
  • Ai fini Iva, la base imponibile delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati  al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

Somme anticipate in nome e per conto del committente

  • Rimane invariata la regola ai sensi della quale il rimborso delle somme anticipate in nome e per conto della controparte, regolarmente documentate:
    • non costituisce reddito;
    • non concorre a formare la base imponibile Iva.

Rivalse previdenziali

  • I professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps lavoratori autonomi hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale del contributo nella misura del 4% dei compensi lordi.
  • Tale maggiorazione, addebitata in fattura e acquisita a titolo definitivo dal professionista, non può essere considerata alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono compenso [ai sensi del nuovo art. 54, c. 2, lett. a), Tuir], ma – facendo parte integrante del compenso – deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui all’art. 25 D.P.R. 600/1973 e concorre, inoltre, a formare la base imponibile dell’Iva, a norma dell’art. 13 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

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