Imposte dirette
05 Marzo 2025
Il rimborso ai soci (esercente attività d’impresa) delle riserve di capitale della società partecipata non concorre alla formazione del reddito in capo al socio stesso, se non per la parte eventualmente eccedente il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Salvo che non operi la presunzione di prioritaria distribuzione di utili (ex art. 47, c. 1 del Tuir), il rimborso ai soci (esercente attività d’impresa) delle riserve di capitale della società partecipata non concorre alla formazione del reddito in capo al socio stesso, se non per la parte eventualmente eccedente il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Lo ha precisato l’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (AIDC) nella norma di comportamento 26.02.2025, n. 228.
Ai fini dell’inquadramento della tematica, l’AIDC ha preliminarmente ricordato che, secondo quanto previsto dal documento OIC 21 (par. 58), nel bilancio d’esercizio della società socia partecipante, il dividendo deve essere rilevato come un provento nel momento in cui sorge il diritto alla relativa riscossione, in ragione della delibera assembleare di distribuzione dell’utile dell’esercizio e/o delle riserve:
– con iscrizione alla voce –“C15) Proventi da partecipazioni”;
– indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione.