Imposte dirette

22 Marzo 2024

Rimborso Irap spettante ai soci di società di revisione

Con la sentenza 20.02.2024, n. 4438 la Corte di Cassazione ribadisce il proprio orientamento in tema di diritto al rimborso dell’Irap versata dai soci delle società di revisione e consulenza, confermando l’inesistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione in capo ai professionisti.

La sentenza della Cassazione n. 4438/2024, che si collega alle ordinanze 8.01.2024, nn. 558, 562, 586 e 589 che ripercorrono i precedenti giurisprudenziali favorevoli al contribuente, ha evidenziato che il presupposto impositivo dell’Irap non risulta integrato dal socio-professionista, bensì dalla società per la quale quest’ultimo presta la propria attività lavorativa e, decidendo nel merito, ha riconosciuto la debenza del rimborso dell’Irap in precedenza versata dal contribuente.

La Suprema Corte, nel caso di specie, conferma il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “con riguardo al presupposto dell’Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dall’art. 2 D.Lgs. 15/09/1997, n. 446”, ricorre quando il contribuente:

  • sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

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