IVA
05 Settembre 2025
Come e quando richiedere il rimborso dell’Iva assolta in altri Stati UE.
I soggetti passivi Iva stabiliti in Italia che hanno assolto l’imposta sul valore aggiunto in un altro Stato membro dell’Unione Europea possono ottenerne il rimborso, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, che disciplina le modalità di rimborso dell’Iva ai soggetti non stabiliti nello Stato membro di rimborso.
L’istanza deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate che, tramite il Centro Operativo di Pescara, svolge un controllo preliminare sulla completezza documentale, prima di inoltrarla all’amministrazione fiscale estera competente: quest’ultima rimane l’unica autorità titolare della decisione sull’accoglimento o meno del rimborso richiesto. Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato comunitario, dovranno pertanto essere richieste all’amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono riportati sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Richiesta di rimborso Iva versata in altro Stato UE”).