Imposte dirette
06 Marzo 2025
In caso di rinuncia dei soci (persone fisiche non imprenditori) al credito per dividendi deliberati dalla società non si configura una sopravvenienza attiva tassata ma si applica la ritenuta del 26% per effetto dell’incasso giuridico (Ag. Entrate, interpello 3.03.2025, n. 59).
Nel caso trattato nell’interpello n. 59/2025, una società aveva deliberato nel 2021 la distribuzione di utili riferiti all’esercizio 2020. A causa di contingenze economiche e geopolitiche, questa distribuzione non era stata effettuata e i soci avevano deciso di rinunciare a una parte dei dividendi, con conseguente ricollocazione della somma nella riserva straordinaria.
L’Agenzia ha confermato che, nel caso specifico:
– trattandosi di utili prodotti nel 2020, deve applicarsi la ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 26% prevista dall’art. 27, c. 1 D.P.R. 600/1973;
– viceversa, non può essere applicato il regime transitorio previsto dalla L. 205/2017 (ciò in quanto questa disciplina riguarda esclusivamente gli utili formati fino al 31.12.2017 e deliberati in distribuzione tra il 2018 e il 2022).