Società e contratti
30 Agosto 2025
La L. 108/2025 introduce nell’art. 176 Tuir il nuovo c. 5-bis, estendendo alle operazioni di conferimento d’azienda le limitazioni al riporto di perdite, interessi e ACE previste per scissioni e fusioni, subordinandole al superamento del test di vitalità.
Mediante l’aggiunta del nuovo c. 5-bis all’art. 176 del Tuir, la L. 30.07.2025 n. 108 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1.08.2025 e recante la conversione con modificazioni del D.L. 17.06.2025 n. 84) ha introdotto una modifica alla disciplina fiscale delle operazioni di conferimento d’azienda: nei confronti della società conferitaria, le perdite fiscali riportabili, le eccedenze di interessi passivi deducibili e le eccedenze ACE sono soggette alle stesse condizioni e limitazioni previste dall’articolo 173, c. 10, del Tuir per la società beneficiaria di una scissione (assumendo a riferimento il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio chiuso prima della data di efficacia del conferimento).
Come chiarito dalla relazione illustrativa, la finalità di questo intervento è duplice: da un lato, si intende rafforzare i presidi antiabuso nelle operazioni di conferimento d’azienda (equiparandole, ai soli fini fiscali, alle operazioni di scissione); dall’altro, si vuole armonizzare la disciplina con i più recenti interventi in tema di perdite infragruppo e operazioni straordinarie, eliminando eventuali asimmetrie che avrebbero potuto essere sfruttate in chiave elusiva.
In quest’ottica, le operazioni di conferimento assumono, sotto il profilo del riporto delle perdite e delle eccedenze, un trattamento unitario rispetto alle altre operazioni straordinarie neutrali (tipicamente: fusioni e scissioni).