Procedure concorsuali
11 Aprile 2025
La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non consegue, in via automatica, alla risoluzione della domanda di apertura del concordato preventivo.
L’art. 119, c. 7 del Codice della crisi, nello stabilire che il Tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo, non impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale nel caso di decadenza dall’azione di risoluzione.
Anzitutto, la disposizione non esclude l’iniziativa degli altri soggetti legittimati a presentare l’istanza di liquidazione giudiziale (art. 37 e 38 del Codice della crisi), e cioè lo stesso debitore, il PM, gli organi societari e le autorità amministrative che hanno funzioni di vigilanza e controllo sull’impresa. E, quindi, sembra norma deputata a operare unicamente nei rapporti tra creditori anteriori e debitore.
Se è chiaro, poi, che la disposizione introduce una condizione di proponibilità dell’istanza di liquidazione giudiziale che vale per i creditori anteriori, vincolati al concordato, che intanto possono proporre l’istanza in quanto abbiano chiesto la risoluzione del concordato, è altrettanto chiaro che il creditore anteriore non perde la legittimazione ad agire ex art. 37 e 40 del Codice della crisi se l’insolvenza si manifesta anche come incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni sorte successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo, in quanto anche il creditore anteriore, sia pure nei limiti del credito falcidiato, ha interesse a che l’insolvenza sia regolamentata in sede concorsuale.