Coop
20 Ottobre 2025
L’analisi giuridica esclude vincoli quantitativi ai ristorni delle cooperative, riconoscendo la loro funzione mutualistica come parte essenziale dello scopo sociale, in coerenza con l’art. 2545-sexies c.c.
In ordine alla controversa questione relativa alla soglia limitativa dei ristorni distribuibili ai soci che, nella prassi, vengono ritenuti raccordabili alla sola parte dell’avanzo di gestione generato dall’attività mutualistica con i medesimi, ma che si ritiene, invece, espandibile all’intero avanzo di gestione, la disamina deve dipartire dalla verifica dell’essenza causale del diritto al ristorno ordinariamente concepito come una modalità di attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico.
Proprio tale scopo rende instaurabile tra il ristorno e la società cooperativa una sorta di rapporto di immedesimazione di scopo, nel senso che il ristorno costituisce lo strumento attuativo dello scopo mutualistico della società. Già da tale rapporto osmotico tra la speciale configurazione societaria della cooperativa e il ristorno non può non apparire un dissidio di comune logica giuridica ritenerlo sottoposto a limiti quantitativi, perché un tale limite sortirebbe concettualmente l’effetto riflesso di limitare anche il perseguimento dello scopo mutualistico che costituisce la fondamentale delineazione strutturale e disciplinare della cooperativa.
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