Accertamento, riscossione e contenzioso
13 Marzo 2025
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 6.03.2025, n. 5933, è tornata a ribadire la liceità dell’avviso di accertamento motivato per relationem mediante rinvio all’atto impositivo della società.
Con l’ordinanza n. 5933/2025 il Giudice di vertice ha ribadito che, in ordine alla posizione del socio di una società di capitali avente ristretta base partecipativa, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci, come congiuntamente previsto dall’art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dall’art. 42 D.P.R. 600/1973, è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, avendo il socio, ex art. 2476 c.c., il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.
Per la Cassazione l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio (sia esso socio di una società di capitali, sia esso socio di una società di persone), per redditi provenienti da utili non dichiarati della società a ristretta base partecipativa, non può ritenersi separato e autonomo rispetto all’accertamento svolto nei confronti della società.