Tributi locali
07 Marzo 2025
Lo stato di collabenza e di improduttività del reddito determina in capo all’immobile, sino alla sua completa demolizione, una condizione di inesistenza fiscale rivelata dalla mancanza di una rendita e, quindi, di una qualsiasi base imponibile.
In ordine alla ristrutturazione degli immobili collabenti in talune sentenze della giurisprudenza di merito è dato testualmente rinvenire: “Durante il periodo di utilizzazione edificatoria il suolo sottostante deve essere considerato area fabbricabile, e ciò indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici vigenti … trova applicazione quanto previsto dall’art. 5, c. 6 D.Lgs. 504/1992, di tal che l’area è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero se antecedente fino alla data in cui il fabbricato, costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”.
Tale indagine ermeneutica appare molto opinabile e allo scopo di verificare la rispondenza a diritto di una regola a regime in raccordo con gli immobili collabenti si deve considerare la peculiarità fiscale di tali immobili che, nella considerazione del legislatore, vertono in una condizione di inesistenza tributaria.