Enti locali

08 Aprile 2025

Ritenuta di garanzia prevista dal Codice dei contratti pubblici

La Pubblica Amministrazione, tenuta ad applicare lo split payment, non può pretendere dal fornitore l’emissione di fattura al netto della ritenuta. L’Iva proporzionale alla ritenuta può essere versata dalla PA anche prima della liquidazione della stessa a conclusione del contratto.

Con la risposta all’interpello n. 52/2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in tema di determinazione del momento di esigibilità dell’Iva e di fatturazione della ritenuta di garanzia ex art. 11, c. 6 D.Lgs. 36/2023, raccordando tale istituto con le norme che regolano lo split payment, meccanismo che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad applicare da 11 anni ormai.

La norma citata del Codice dei contratti pubblici stabilisce che “In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni opera una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”.

La ritenuta è “di garanzia” rispetto agli obblighi contributivi in quanto ha l’evidente fine di accantonare, a opera della stazione appaltante ma a carico dell’appaltatore, una provvista per consentire al committente di adempiere agli obblighi contributivi nel caso in cui l’appaltatore stesso non abbia adempiuto.

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