IVA

04 Marzo 2025

Ritenute di garanzia e split payment

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 52/2025, conferma la fatturazione dell'intero importo con Iva esigibile al pagamento.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 28.02.2025, n. 52, ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di fatturazione delle ritenute di garanzia dello 0,5% previste dall’art. 11, c. 6 D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) nell’ambito di prestazioni rese in regime di split payment.

Il caso esaminato riguarda un Ente pubblico che ha aderito a una convenzione per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi. Conformemente a quanto previsto dall’art. 11, c. 6 D.Lgs. 36/2023, la convenzione prevedeva che le Amministrazioni contraenti operassero sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5%, da liquidare “solo al termine del contratto”, dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del DURC.

L’Ente pubblico, richiamando l’art. 6, c. 3 D.P.R. 633/1972 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 16977/2012, aveva chiesto alla società fornitrice di fatturare mensilmente solo il 99,5% delle prestazioni erogate, “riservando la fatturazione del restante 0,5% al termine del contratto”. La società fornitrice, invece, aveva emesso fattura per l’intero importo, comprensivo della ritenuta di garanzia.

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