Imposte dirette
21 Ottobre 2025
Per il 2025 la ritenuta al 20% resta obbligatoria; dal 1.01.2026 torna la franchigia di 300 euro con possibilità di rimborso.
Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 265/2025 è stato trattato il caso di un’associazione sportiva dilettantistica che eroga ai propri associati somme a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive ai sensi dell’art. 36, c. 6 quater D.Lgs. 28.02.2021, n. 36; tali somme sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, c. 2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, che fissa l’aliquota della ritenuta al 20% sui premi relativi a competizioni sportive. Il D.L. 30.12.2023, n. 215, convertito in L. 23.02.2024, n. 18 (decreto Milleproroghe) aveva introdotto, per il periodo 29.02.2024-31.12.2024, un’esenzione per premi complessivi pari o inferiori a 300 euro, ma tale deroga non è stata prorogata, per cui per il 2025 la ritenuta avrebbe dovuto essere applicata su tutti i premi, “a prescindere dall’importo”.
Con la pubblicazione del Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24.03.2025, n. 33) l’art. 45, c. 9, ripropone la soglia dei 300 euro per le somme “versate … dalla data del 29.02.2024″, “tuttavia il Testo Unico si applica dal 1.01.2026 secondo la disciplina di decorrenza del medesimo testo”.
L’Istante chiede quindi: se per il periodo d’imposta 2025 debba operare e versare la ritenuta del 20% alle scadenze ordinarie; se i versamenti delle ritenute operate a dicembre 2025 siano dovuti entro il 16.01.2026; se sia possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento in relazione a versamenti effettuati nel 2026 per omissioni relative al 2025.
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