Imposte dirette

03 Luglio 2025

Ritorno al passato nel regime fiscale del trust

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 170/2025, nel ritenere imponibile ai fini dell’imposta sulle donazioni il trasferimento patrimoniale tra trust familiari, riesuma un contesto teorico che si riteneva del tutto archiviato.

Il caso trattato nella risposta all’interpello n. 170/2025 ha riguardato una riorganizzazione strutturale di un originario trust in 3 distinti trust, con vincoli patrimoniali a favore di 3 distinti nuclei familiari, con il medesimo trustee originario nominato nella relativa funzione in ognuno dei 3 successivi trust. Per l’Agenzia delle Entrate ricorre la necessità di considerare i trust successivi come beneficiari dell’originario trust, poiché dotati di finalità autonome e distinte, nonostante l’evoluzione strutturale dell’unitario trust fosse prevista da una precisa clausola regolamentare inclusa nell’atto istitutivo del primo trust.

A tale proposito si deve considerare come in Dottrina (M. Lupoi, “Istituzioni del diritto dei Trust negli ordinamenti di origine e in Italia”) si rilevi che il termine più appropriato da connettere al trustee è quello di “beneficial owner”, che pur designando la massima spettanza di chi abbia il titolo legale sul bene, non lo rende però partecipe, proprio in quanto giuridicamente segregato, del compendio patrimoniale del trustee, per cui non si rende mai possibile rinvenire gli effetti di un autentico evento traslativo del bene tra un donante e un donatario. Ritenere di individuare nella figura del trustee, come in qualche sentenza del passato era dato rinvenire, il titolare del diritto reale della proprietà è da sempre ostruito dagli artt. 2 e 11 della Convenzione dell’Aia del 1.07.1985, ratificata dall’Italia con la L. 16.10.1989 n. 364, entrata in vigore il 1.01.1992.

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