Imposte dirette
07 Agosto 2025
L’Agenzia delle Entrate (interpello 4.08.2025, n. 199) ha analizzato, con una netta inversione di rotta, il trattamento fiscale applicabile alle componenti retributive differite, corrisposte a soggetti residenti, ma maturate, anche solo in parte, durante periodi di lavoro all’estero.
Il caso analizzato nell’interpello n. 199/2025 ha riguardato un dipendente di una stabile organizzazione italiana di una società tedesca appartenente a un gruppo multinazionale che, dopo aver prestato attività lavorativa nel Regno Unito fino a dicembre 2023, ha trasferito la propria residenza in Italia dal 2024, proseguendo il rapporto lavorativo con un’entità del medesimo gruppo nel nostro Paese. Durante il triennio 2021-2023, il dipendente aveva maturato il diritto a percepire bonus annuali inquadrabili come forme di incentivazione differita, da corrispondersi in rate successive nei mesi di febbraio 2024, 2025, 2026 e 2027.
La complessità della fattispecie risiede nella corretta qualificazione territoriale e temporale di questi emolumenti: in altri termini, se rilevi per la tassazione italiana l’attività estera cui il bonus si riferisce, oppure il momento della sua percezione (ovvero quando il lavoratore ha già acquisito la residenza fiscale in Italia).