Accertamento, riscossione e contenzioso
11 Dicembre 2023
Con l’attuazione della legge delega fiscale fa ingresso nello Statuto dei diritti del contribuente una nuova disposizione che si occupa dei vizi delle notificazioni.
Lo schema di decreto legislativo recante modificazioni alla L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), approvato in esame preliminare in data 23.10.2023 dal Consiglio dei Ministri in attuazione della legge delega fiscale, prevede rilevanti modifiche in relazione ai vizi degli atti che sono notificati dall’Amministrazione Finanziaria.
In linea generale, l’art. 160 c.p.c. prevede la nullità della notifica:
La nullità (non rilevabile d’ufficio ma, salvo diversa previsione di legge, soltanto su istanza di parte) non può essere pronunciata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero se l’atto ha comunque raggiunto lo scopo (art 156 c.p.c.). In particolare, la costituzione in giudizio del destinatario dell’atto preclude la declaratoria di nullità (Cass. nn. 4794/2006 e 20784/2015).
Viceversa, l’inesistenza della notifica (non sanabile) si può verificare nei casi in cui (si vedano anche Cass. Sezioni Unite, sent. nn. 14916/2016 e 14917/2016):
In ambito tributario la procedura di notificazione dell’avviso di accertamento (e, più in generale, degli atti tributari) è disciplinata dall’art. 60 D.P.R. 600/1973. Questa disposizione riprende e richiama le norme del Codice di procedura civile, con alcune opportune integrazioni. In tal senso:
È quindi possibile affermare che:
Il nuovo art. 7-sexies, previsto dal decreto legislativo in corso di approvazione, introduce una nuova disciplina per i vizi delle notificazioni. In particolare, secondo questa nuova disposizione è considerata “inesistente” la notificazione degli atti impositivi o della riscossione qualora la stessa, alternativamente:
Viceversa, al di fuori dei casi precedenti:
Infine, per espressa previsione normativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle sopra citate novità, gli effetti della notificazione (ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi) si produrranno soltanto nei confronti del destinatario, ma non si estenderanno ai terzi, ivi inclusi i coobbligati. Per effetto di questa nuova previsione, contrariamente a quanto sinora affermato dalla Cassazione (sent. n. 28709/2020), i termini di decadenza dell’accertamento dovranno essere sempre rispettati nei confronti di tutti i condebitori (ad esempio, i soci di società di persone).
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